Incarico
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[modifica] Definizione
L'incarico non è un Mandato.
Per avere un incarico non ci sono leggi o indicazioni che rimandino a particolari formalità da seguire.
L'incarico può essere quindi verbale o scritto, entrambi validi, anche se il secondo ha certamente il pregio di evitare problemi di prova e limitare le contestazioni. L'incarico verbale infatti presenta molti rischi per l'Agente Immobiliare, non li presenta per l'altra parte interessata(terza, sia essa venditore o acquirente) in quanto si presuppone che solo la sottoscrizione di un eventuale proposta o compromesso o altro da parte di entrambe le parti determina il legame, a differenza del legame che c'è tra l'incaricante e l'Agente che invece sussiste già in precedenza. Solo per l'agente quindi è il rischio nell'accettare incarichi verbali, rischio che si manifesta nella possibilità di non vedersi riconosciuto il giusto compenso, anche a fronte di reperimento di acquirente con offerta congrua, per la semplice mancanza di accettazione o di volontà di proseguire nell'affare, dipendente unicamente dalla volontà dell'incaricante.
Nonostante l'incarico sia di solito conferito da una sola parte (il venditore più spesso) il Mediatore ha comunque diritto alla provvigione da entrambe le parti, a condizione che sia comprovabile e certo il mantenimento di una equidistanza dalle parti, svolgnedo quello che è il suo compito principe: assistere le parti affinchè giungano al più soddisfacente accordo possibile, avvicinando offerta e richiesta. Negli incarichi viene sottoscritta anche la provvigione che sarà dovuta all'Agente in caso di accettazione, così come l'eventuale rimborso delle spese. Di per sè il consumatore non ha obbligo di accettare l'offerta del proponente nemmeno se congrua con quanto richiesto, senza nulla dovere al mediatore, ecco perchè, nella necessità di tutelare il proprio operato, gli Agenti Immobiliari spesso utilizzano incarichi scritti contenenti alcune clausole, che devono essere accettate (Artt. 1341 e 1342 del c.c.), con firma a parte, che devono essere chiare e espresse, a pericolo di invalidità (art. 1370 c.c.).
[modifica] Incarichi con clausole
Spesso negli incarichi è prevista la clausola di irrevocabilità dell'incarico con relativa penale.
In questo tipo di incarichi è anche indicato di solito il prezzo minimo (che si intende comprensivo dei costi di mediazione) con il quale l'incaricante sottoscrive o di dover accettare la proposta o di pagare una penale (di solito corrispondente alla provvigione sottoscritta).
Quando il limite minimo da semplice indicazione diviene obbligo per l'Agente si profila un incarico alla vendita che può uscire dal ambito della mediazione, con possibile perdita del diritto di provvigione nei confronti dell'acquirente, che si vedrebbe così ridurre la possibilità di intervento nella trattativa dall'Agente stesso, perdendo quest'ultimo la sua indipendenza dalle parti. In questi casi gli Agenti più accorti lo specificano informando gli acquirenti e escludendoli dal pagamento di provvigioni, che saranno a carico della parte venditrice.
