Decreto-37-2008-come-fare
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi del decreto-legge n. 112/’08, è caduto ogni obbligo di consegna o di allegazione di documentazione relativa alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita o di locazione di un immobile, abitativo e non abitativo. Di fatti il decreto-legge in questione ha infatti abrogato l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37 del 2008, che aveva imposto ai proprietari tutta una serie di adempimenti nel senso sopra indicato, obbligando in particolare gli stessi alla consegna agli acquirenti e agli inquilini della documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti presenti negli immobili venduti o locati.La documentazione prevedeva che, in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, il proprietario consegnasse all’avente causa la documentazione amministrativa e tecnica (ed il libretto di uso e manutenzione nei casi in cui obbligatorio). L’atto di trasferimento doveva contenere in allegato la dichiarazione di conformità (o quella di rispondenza).Tali disposizioni sono quindi soppresse. Il comma 1 dell’art. 35 stabilisce l’emanazione, entro il 31 marzo 2009, di uno o più decreti volti a: disciplinare la materia di installazione di impianti negli edifici, prevedendo semplificazioni per proprietari e imprese;definire un sistema di verifiche e rivedere la disciplina sanzionatoria. “Diamo atto al Ministro Scajola – commenta il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani – di avere superato lo stadio cartaceo della legislazione in materia di sicurezza degli impianti e di avere invece imboccato la strada della concretezza e della tutela reale dei cittadini. All’imposizione di odiosi ed inutili incombenze di natura puramente documentale si sostituisce, con un nuovo provvedimento che sarà emanato entro il marzo 2009, l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti per i proprietari e la previsione di un reale sistema di verifiche. Se tali obiettivi saranno rispettati in sede di emanazione del nuovo decreto, agli sproloqui sulla sicurezza sovente indotti da categorie interessate, si sostituirà finalmente una normativa equilibrata e non semplicemente foriera di oneri burocratici ed economici per i proprietari”
Fonte FIAIP
[modifica] Cosa conveniva scrivere negli atti
- DOVE è POSSIBILE PRODURRE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI: A norma del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, il proprietario dichiara di prestare la garanzia in rdine alla conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti posti al servizio degli immobili in oggetto.
- VENDITA IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE O DI INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE: A norma dell'art. 13 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, la parte venditrice/locatrice dichiara:
- di prestare garanzia in ordine alla conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti posti al servizio degli immobili in oggetto.
- di aver consegnato/consegna/si obbliga a consegnare alla parte acquirente/conduttrice la documentazione amministrativa e tecnica relativa ai suddetti impianti.
- VENDITA IMMOBILE PRIVO DI IMPIANTI: le parti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano che gli immobili in oggetto sono privi di impianti indicati nell'articolo 13 del Decreto del Ministero della Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008 e comunque da impianti energetici e non di qualunque tipo, sicchè resta escluso ogni obbligo prescritto dall'art. 13 del medesimo D.M.
- VENDITA IMMOBILE SENZA GARANZIA DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI: A norma dell'Art. 13 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, le parti, dichiarano e riconoscono che gli impianti di cui sono dotati gli immobili in oggetto non risultano conformi alla normativa attualmente vigente in relazione ala realizzazione ed alla sicurezza degli stessi e comunque convengono espressamente di escludere la garanzia di conformità e/o rispondenza degli stessi e di non allegare al presente atto alcuna documentazione in merito.
N.B.
deve essere specificata nella descrizione fisica ed oggettiva dell'immobile la non conformità degli impianti e nel prezzo è stato determinato anche in relazione alla mancanza di conformità.
[modifica] Quando si deve certificare:
Ipotesi 1) le parti edotte sugli impianti, senza usare solo le frasi di rito, ma esplicitando in maniera più chiara la situazione degli impianti, addivengono all'accordo che gli impianti non sono a norma del decreto 37 del 22/01/2008 e vengono ugualmente accettati dal compratore: non si deve fare nulla.
Ipotesi 2) se si vuole essere in regola con gli impianti e quindi con il decreto 37 del 22/01/2008 :
- Impianti fatti PRIMA della entrata in vigore della legge 46/1990: non c'era normativa quindi si da' per certo che gli impianti fossero a norma dell'epoca in cui sono stati realizzati.
- Impianti fatti DOPO della entrata in vigore della legge 46/1990:
- Impianti fatti dopo il 27/03/2008: devono essere TUTTI a norma e certificati con i nuovi modelli del ministero in base al decreto 37 del 22/01/2008
[modifica] Scheda impianti
[modifica] Precisazioni del Ministero Sicurezza impianti – Nessun rischio distacco forniture
Comunicato stampa Ministero sviluppo economico 17/04/2008 Il Ministero dello sviluppo economico, in un comunicato stampa del 10.4.2008, rende noti importanti chiarimenti sulla corretta applicazione delle nuove norme di sicurezza degli impianti, nella parte riguardante l’eventuale distacco delle vecchie forniture domestiche sprovviste del certificato di conformità degli impianti, ed afferma che solo i nuovi edifici devono essere certificati per ottenere l’allaccio.
Si riporta qui di seguito il testo del comunicato stampa:
“Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che in una nota esplicativa pubblicata su vedi sito interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:
1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.
2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 kW, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno “la potenza di 6 kW”.
3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l’utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.
4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell’edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.”
[modifica] Link
Secondo il Notariato, nessun limite alla circolazione di immobili

