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Antiriciclaggio:decreto:art56

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Art. 56.Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.

4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.