Antiriciclaggio:decreto:art42
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Art. 42.
Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2
1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare del-l'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.
3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1.
4. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.
