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Antiriciclaggio:decreto:art40

Da Wiki Immobiliare.

Art. 40.

Dati aggregati

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio basato sul rischio e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.