Antiriciclaggio:decreto:art34
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Art. 34.
Obblighi dei terzi
1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' introdotto.
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.
