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Antiriciclaggio:decreto:art10

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Art. 10.

Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:

a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e' prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;

3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;

5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;

f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;

g) agli uffici della pubblica amministrazione.