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Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio per agenti immobiliari

Indice

[modifica] Cronistoria

Cenni storici

Decreto: il testo integrale

Cronistoria delle fonti di riferimento

Dal 22/4/2006 e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 231 del 26/11/2007 per il recepimento della III direttiva U.E ed in ottemperanza al D.Lgs 56/2004, D.M 143/2006 e al Provvedimento UIC del 24/2/2006diverse categorie tra cui le agenzie di affari in mediazioni immobiliari furono obbligate a:

  • Comunicare al MEF le violazioni all’uso di contante e titoli al portatore superiori ad € 12.500
  • Collaborare con UIC per fornire i dati da esso richiesti
  • Prevenire operazioni di riciclaggio tramite la formazione dei dipendenti collaboratori.
  • Istituire un archivio unico cartaceo o informatico al fine di:
    • Identificare la clientela
    • Registrare e conservare i dati relativi ad operazioni poste in essere che comportavano la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500,00 euro
    • Segnalare all’UIC le operazioni sospette

[modifica] GLI OBBLIGHI:

[modifica] REGISTRAZIONE NELL’ARCHIVIO UNICO

Compilazione dell’Archivio Unico Cartaceo

[modifica] TENUTA DELL’ARCHIVIO UNICO

  • A mezzo di STRUMENTI INFORMATICI (affidati anche a terzi)
  • In forma CARTACEA (un registro numerato e siglato in ogni pagina tenuto in maniera ordinata senza spazi bianchi ed abrasioni; non sono ammessi registri a fogli mobili o quaderni ad anelli)

Le registrazioni devono seguire il corretto ordine cronologico.

[modifica] SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

L’agente immobiliare deve valutare le operazioni poste in essere dai clienti, nel suo complesso, e segnalare all’UIC quelle che possono nascondere un tentativo di riciclaggio di proventi da attività illecite. La segnalazione è coperta dalla massima riservatezza dovevano essere inviate a:

UFFICIO ITALIANO CAMBI  
Servizio Risorse Infomatiche 
Approvvigionamenti e Servizi
Via delle 4 fontane n. 123
00184 ROMA

L’agenzia immobiliare è inoltre tenuta a:

  • Predisporre le misure e la documentazione prevista dal codice della privacy per garantire la protezione dei dati acquisiti e gestiti.
  • Assicurare la migliore protezione possibile dei dati
  • Assicurare le misure minime di sicurezza in base a quanto enunciato dal DPS


Novità della III direttiva antiriciclaggio

D.Lgs 231 del 26/11/2007 in vigore dal 29/12/2007

Soggetti obbligati:

Molti professionisti, e alla voce: "altri soggetti" Art 14 lett F – agenzia di affari in mediazione immobiliare

Cosa devono fare gli agenti immobiliari, in più rispetto a prima?

1) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 18 e 19)

2)APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO (art 20)

Come prima dobbiamo identificare la clientela : tramite un documento di identità in corso di validità sia del cliente, sia il soggetto per il quale il cliente opera, per le operazioni di compravendita immobiliare o l'intermediazione nei mutui strumentali all'acquisto d'immobili intermediati. E' stato però, elevato l'importo minimo che dovrà essere per tutte le operazioni superiori ai 15000 €.

[modifica] ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Tale obbligo vale anche se partecipino facendo da tramite nell’operazione banche o poste per importi superiori o uguali a 15.000 euro (novità rispetto al passato) Consiste in una doppia verifica: dell’identità del cliente o dell’eventuale titolare effettivo. Dell’analisi dello scopo e natura del rapporto (attraverso l’analisi delle transazioni durante tutta la durata del rapporto)

[modifica] L’APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO

L’obbligo di verifica dei clienti deve essere commisurato al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che caratterizza il cliente (natura giuridica, attività svolta,che caratterizza la tipologia di rapporto prestazione (ammontare, frequenza e ragionevolezza dell’operazione)

Tale obbligo vale sia per i nuovi clienti che per quelli già acquisiti.

[modifica] ESONERO DALL’OBBLIGO DI VERIFICA DELLA CLIENTELA ( art25):

L’esonero vale in alcuni casi in cui si ha a che fare con soggetti con un basso grado di rischio. (es: ufficio della pubblica amministrazione, intermediari finanziari o enti creditizi o finanziari comunitari o di paesi aderenti al GAFI)

E’ comunque necessario raccogliere le informazioni utili a stabilire che per il cliente/operazione è possibile beneficiare dell’esenzione.

[modifica] RAFFORZAMENTO DELLA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 28)

Sono individuate alcune situazioni considerate ad alto rischio per cui è necessario un controllo maggiore: - cliente fisicamente non presente (accertarne l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari; verificare che il pagamento sia effettuato da un conto intestato al cliente) - cliente politicamente esposto residente in un altro stato UE o extra UE (stabilire se la persona sia politicamente esposta; adottare le misure necessarie per stabilire l’origine dei fondi impiegati).


La verifica della clientela in assenza del cliente è sempre correttamente compiuta se:

  • Il cliente era già stato identificato in precedenza ed i dati sono aggiornati;
  • I dati del cliente risultano da atti pubblici, scritture private autenticate, ecc

[modifica] ASTENSIONE DALLA PRESTAZIONE

Allorché sia richiesta l'identificazione del cliente/prestazione senza essere in grado di poter effettuare un’adeguata verifica, il soggetto operante non potrà procedere all’esecuzione dell’operazione, ovvero all’instaurazione del rapporto. Tale situazione inoltre, può portare alla valutazione della possibile effettuazione di una segnalazione.

[modifica] COME REGISTRARE I DATI

Per operazioni di importi non inferiori a € 15.000 o non determinabili e per rapporti continuativi, è obbligatoria la registrazione delle seguenti informazioni:data instaurazione rapporto o effettuazione operazione/prestazione; dati identificativi cliente ed eventuali delegati o rappresentanti; codice del rapporto o tipologia dell’operazione; importo, mezzo di pagamento utilizzato per operazioni non inferiori a € 15.0000.

[modifica] FASCICOLO DEL CLIENTE:

L’art 36 introduce alcune novità in tema di adempimento dell’obbligo di conservazione dei dati, in particolare l’obbligo di conservare in un apposito FASCICOLO di ciascun CLIENTE:

  • copia degli estremi dei documenti richiesti per la verifica del cliente,per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o dalla prestazione;
  • scritture, sia in originale che in copia, delle registrazioni relative i rapporti intercorsi,per 10 anni dall’esecuzione della prestazione o dalla cessazione del rapporto,con analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari;

[modifica] SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE:

Si deve effettuare quando si sospetta la presenza od il tentativo di mettere in atto operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.E’ previsto che vengano emanati appositi indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle situazioni critiche da segnalare, in attesa che vengano emanati sono validi gli indicatori precedentemente stabiliti dall'UIC.

L’oggetto e il soggetto della segnalazione godono della più assoluta riservatezza.Inoltre alla stessa riservatezza è tenuto il segnalante che non deve rivelare a nessuno e soprattutto agli interessati, l'eventuale segnalazione. La segnalazione va inviata tempestivamente all’UIF (ufficio informazioni finanziarie) che dal 29/12/2007 sostituisce l'abolito U.I.C (Ufficio italiano cambi) presso la banca d'Italia. La segnalazione va effettuata prima di compiere l’operazione e con l’obbligo di eventuale astensione, in caso l'operazione sia già stata effettuata nel caso si renda necessario è comunque obbligatorio effettuare la segnalazione. L’UIF può sospendere una operazione ad oggetto della segnalazione per un massimo di 5 giorni.

[modifica] PRIVACY:

Il soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati. Di norma per il trattamento dei dati personali occorre raccogliere l’adesione del soggetto interessato, ma in questo caso ricorre un’eccezione: il cliente è obbligato a farsi identificare se vuole portare a termine l’operazione L’eventuale difficoltà o rifiuto del cliente può essere indicativa ai fini della valutazione di anomalia dell’operazione

[modifica] INOLTRE...DAL 30 APRILE 2008:

Per gli assegni e il contante: il limite sarà abbassato a € 5.000. Gli assegni bancari e postali dovranno recare la dicitura "non trasferibile"; anche se d'importo inferiore, nel caso siano in forma libera la girata deve indicare il codice fiscale del girante. Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il limite massimo è di 5.000 euro. I dati e le informazioni registrate nell’AU potranno essere utilizzate anche ai fini fiscali.

[modifica] Sanzioni

[modifica] SANZIONI PENALI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PREDETTE NORME:

Dall’29/12/2007 l’UIC viene soppresso e sostituito dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

  • l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
  • esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
  • chi omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
  • chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
  • Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai comma 1, 2 e 3 è raddoppiata.
  • Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera h), e comma 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4 o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 3.
  • chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4,

è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

  • Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza carte di pagamento,

ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di pagamento o qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

[modifica] SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PREDETTE NORME:

L’omessa istituzione dell’Archivio Unico è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 500.000 dal 29/12/2007

  • Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2,54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b) e delle società di revisione di cui all’articolo 13,comma 1, lettera a).
  • L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, comma 1, lettera m) e comma 3,lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.
  • Salvo quanto previsto dai comma 4 e 5, all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d’Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del TUB.
  • Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 195 del TUF.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
  • L’omessa istituzione dell’archivio unico di cui all’articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese delsanzionato.
  • L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
  • Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  • Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
  • La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
  • La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, comma 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
  • La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, comma 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.
  • La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
  • La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
  • La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.